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Nessun assegno divorzile alla ex moglie che abbandona l’attività lavorativa

Il Tribunale di Verbania stabiliva a carico dell’ex marito un assegno divorzile a favore della ex moglie per euro 200,00 mensili. La Corte d’Appello di Torino revocava l’assegno, rilevando che l’uomo, maresciallo dei Carabinieri, percepiva uno stipendio netto annuo di euro 37.000,00, mentre la donna, commessa in un supermercato, percepiva circa euro 10.000,00 annui e che l’ex moglie era rimasta priva di lavoro a causa della decisione di trasferirsi da Verbania in Calabria presso i suoi genitori.

Secondo la Corte d’Appello l’ex moglie, ancora in giovane età, aveva dimostrato di avere piena capacità lavorativa e di non trovarsi in uno stato di bisogno tale da giustificare il percepimento di un contributo al mantenimento. Non solo: se anche si fosse trovata in uno stato di bisogno, ciò sarebbe stato causato da una sua precisa volontà di interrompere l’attività lavorativa, che ben avrebbe potuto continuare, senza neppure aver cercato un nuovo impiego.

Il caso arriva alla Corte di Cassazione che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, conferma la correttezza della decisione della Corte d’Appello: il riconoscimento di un contributo al mantenimento in sede divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso di specie, la mancanza di un lavoro era riconducibile esclusivamente ad una scelta individuale di privarsi di un reddito fisso, pertanto alla ex moglie non deve essere riconosciuto alcun assegno.

Download allegati: Corte_di_Cassazione,_ordinanza_n._26594_del_18.10.2019.pdf

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