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No alla divisione dell’immobile in natura se ci sono elevati conguagli

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29714 del 19 novembre 2018, ha stabilito che va esclusa la divisione in natura di un compendio immobiliare se determina la corresponsione di elevati conguagli in denaro.

Secondo la Suprema Corte, neppure la riduzione del numero di proprietari in corso di causa è idonea a cancellare le difficoltà di frazionamento dell’immobile quando i possibili lotti presentano significative differenze di valore di mercato.

La Corte di Cassazione ha ribadito, altresì, che in tema di scioglimento di una comunione, avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa

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