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La Cassazione: le società di litigation funding non devono (in ogni caso) essere iscritte al registro ex art. 106 TUB

Pochi giorni fa, la Cassazione ha fornito risposta a una domanda di interesse centrale nel nascente mondo italiano del litigation funding, ossia: le società che acquistano la res litigiosa devono essere iscritte al registro di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB)?

Il caso giudiziario esaminato dalla Suprema Corte trae origine da un procedimento avanti al Giudice di Pace di Busto Arsizio; la cessionaria del diritto litigioso chiedeva la condanna di una compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria per due passeggeri che avevano subito un ritardo nel volo e che prima del giudizio avevano ceduto il loro diritto alla compensazione ad una società specializzata.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo che l’accordo di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria, stipulato tra i passeggeri e il cessionario della res litigiosa, fosse nullo, in ragione del fatto che il cessionario non era iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB.

Il cessionario proponeva appello davanti al Tribunale di Busto Arsizio, il quale lo accoglieva e così ribaltava la decisione del Giudice di Pace.

Di seguito la motivazione adottata dal Tribunale, in pillole:

  • la cessione di credito è una prestazione contrattuale a causa fluttuante o variabile, può essere cioè animata dalle più disparate funzioni (quella di donare, di vendere, di adempiere a una precedente obbligazione e, anche di finanziare);
  • la cessione del credito può costituire un finanziamento ai sensi dell’art. 106 TUB (e del relativo regolamento di attuazione) solo se la causa del trasferimento del credito è quella di finanziamento, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dall’interpretazione logica e sistematica dell’art. 106 TUB e del Regolamento;
  • la causa di finanziamento può sussistere solo qualora il cessionario corrisponda immediatamente, a fronte della cessione, denaro o altre utilità e non quando il denaro è corrisposto solo successivamente e a condizione che il credito venga vittoriosamente escusso;
  • nel caso esaminato, il contratto di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria non aveva causa di finanziamento, in quanto, a fronte del trasferimento del credito controverso, i privati danneggiati non ricevevano alcuna utilità immediata e il prezzo della cessione sarebbe stato corrisposto solo in un secondo momento – ossia all’esito dell’escussione del credito.

Anche per tali ragioni, con la sentenza pubblicata in data 16.7.2021, n. 5296, il Tribunale accoglieva l’appello e condannava la compagnia aerea a pagare al cessionario la compensazione pecuniaria richiesta.

La compagnia aerea promuoveva quindi ricorso per cassazione. Tra le varie critiche mosse alla sentenza del Tribunale, la compagnia sosteneva che il giudice di secondo grado avesse violato l’art. 106 TUB, poiché aveva rigettato l’eccezione di nullità del contratto di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria, ritenendo che lo stesso fosse valido nonostante il cessionario non fosse iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.

Rigettando il ricorso, la Suprema Corte con la recente ordinanza del 19.3.2024, n. 7375, ha confermato la motivazione adottata dal Tribunale, valutandola “piana e adeguata”, e ha ritenuto che “il giudice d’appello ha mostrato, nella specie, di conformarsi a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare nella diversa ipotesi di cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale e cioè che detto credito è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 e ss. cod. civ.; e che la cessione di detto credito, intervenuta tra il danneggiato/cedente e una carrozzeria/cessionaria, consente a quest’ultima di agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa in quanto la cessionaria può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento […] e neppure implicando detta operazione alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992”.

In conclusione, la vicenda analizzata offre importanti spunti nel settore del litigation funding che sta vivendo una rapida evoluzione in Italia.

La versione inglese dell’articolo è disponibile a questo LINK

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