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Regolamento UE: maggiori controlli sul dominio .eu

 

Regolamento UE 26 N. 2015/516 in modifica al regolamento CE n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione, pubblicato in gazzetta ufficiale il 27 marzo scorso.

Il 16 aprile 2015 entreranno in vigore le modifiche apportate dal regolamento UE 26 N. 2015/516, pubblicato in gazzetta ufficiale il 27 marzo scorso, che stabilisce le nuove disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu oltre ai principi relativi alla registrazione dello stesso, ed è volto altresì a garantire una maggiore sicurezza dei domini .eu, aumentando i controlli sugli abusi. Rispetto alla normativa precedente, il registro potrà effettuare la verifica sulla validità delle richieste di registrazione anche anteriormente e non soltanto, come avveniva fino ad ora, successivamente alla registrazione.
In particolare, le modifiche apportate al regolamento CE n. 874/2004, mirano, da un lato a rafforzare le misure orientate a contrastare gli abusi in fase di registrazione e dall’altro a prevenire possibili rischi di confusione tra nomi a dominio. Tali maggiori controlli, saranno effettuati o, come anticipato, su iniziativa del registro, oppure in seguito all’instaurazione di una controversia riguardante la registrazione di un identico o presunto tale, nome a dominio, diminuendo pertanto i possibili rischi di confusione.
L’introduzione degli IDN, nomi a dominio internazionalizzati, ha infatti aumentato notevolmente la percentuale di confusione tra i nomi a dominio registrati, che creano spesso errori visivi a causa della somiglianza dei diversi caratteri presenti all’interno degli alfabeti delle lingue esistenti sulla terra. Il regolamento permetterà quindi, come auspicato, di ridurre tali rischi mediante l’esecuzione di controlli tecnici in seguito ai quali ai nomi a dominio in questione, potrebbe essere negata la registrazione. In seguito ai maggiori controlli, sarà altresì autorizzato l’utilizzo di taluni caratteri come «ς» (la sigma finale dell’alfabeto greco) il cui uso fino ad oggi non era permesso data la specialità degli stessi. In seguito a consultazioni degli stati membri dell’Unione, dei paesi candidati e degli stati membri dello Spazio Economico Europeo, l’allegato del regolamento CE n. 874/2004 è stato aggiornato al fine di inserirvi nomi a dominio che contengano questi nuovi caratteri.
Importante inoltre notare come la Croazia, paese entrato a far parte dell’Unione Europea nel luglio 2013, ai sensi della modifica dell’art. 8 del regolamento CE n. 874/2004, abbia diritto alla registrazione dei nomi di dominio a lei riservati. Altri stati dei balcani, quali Serbia, Montenegro e Macedonia in quanto paesi candidati ad entrare a far parte dell’ Unione, dovranno, pur non potendo conoscere allo stato l’esito positivo o negativo della propria candidatura, riservare nomi generalmente riconosciuti in modo da eventualmente poterli registrare in seguito. Sarà pertanto necessario, allo scopo di garantire la certezza del diritto negli Stati membri e nei futuri Stati membri, aggiornare altresì gli elenchi figuranti nell’allegato del regolamento CE n. 874/2004 relativamente, tra gli altri, ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano l’organizzazione politica o territoriale di tali stati, tenendo conto dei nomi contenenti caratteri che prima non erano disponibili, dei nomi che possono essere riservati e dei nomi che possono essere registrati.
In ultimo, poiché anche all’interno dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo saranno recepite le modifiche alla precedente regolamentazione, sarà pertanto consentita la registrazione dei nomi a dominio di primo livello .eu alle imprese che hanno la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein, alle organizzazioni stabilite in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein e ai residenti in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein.  

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