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Responsabilità dell’amministratore di fatto solo in caso di attività sistematica e continuativa

Per far valere la responsabilità del c.d. amministratore “di fatto” – ovvero di un soggetto che non sia stato formalmente investito di funzioni gestorie o liquidatorie di una società – che abbia, in realtà ed in via di fatto, gestito la società o espletato l’attività liquidatoria, occorre dare prova specifica delle condotte di sistematica e non occasionale ingerenza di tale soggetto nella gestione sociale e, dunque, dell’esercizio, da parte dello stesso, di funzioni, prerogative e poteri tipicamente connessi alla titolarità della carica di amministratore o liquidatore. In particolare, il riconoscimento, in capo ad un soggetto, della posizione di liquidatore o amministratore di fatto passa necessariamente attraverso la prospettazione specifica – e la correlata prova – della riferibilità allo stesso di condotte sistematiche e significative; in altre parole, di una gestione continuativa e significativa. Il principio è stato recentemente ribadito da una sentenza del Tribunale di Roma che valutato come un mero scambio di corrispondenza commerciale non sia sufficiente ha provare tale tipologia di attività.

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