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Resta punibile l’omesso versamento IVA se il “pagamento” del debito tributario avviene mediante compensazione

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17806/2020. La vicenda vedeva imputato un imprenditore che, a fronte della crisi di liquidità dell’azienda generata da mancati pagamenti, aveva omesso di versare l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, integrando così il reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs. 74/2000. Ricorrendo in Cassazione l’imprenditore censurava, tra l’altro, la decisione di merito nella parte in cui riteneva tardiva l’estinzione del debito avvenuta mediante compensazione con altri crediti erariali sorti dopo la consumazione del reato ma successivamente all’apertura del dibattimento di primo grado. Ciò in quanto la riforma del 2015 che ha introdotto la causa di non punibilità disciplinata dall’art. 13 d.lgs. 74/2000 era intervenuta dopo il limite temporale dell’apertura del dibattimento.

La Corte, nell’omettere di considerare tale argomentazione (già oggetto di varie pronunce, tra cui sent. n. 37083/2018), ha dichiarato inammissibile il motivo in quanto la compensazione invocata dal ricorrente non sarebbe funzionale all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13 anche quando, come nel caso di specie, il diritto alla compensazione è maturato dopo la consumazione del reato. Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 13 fa espresso riferimento alla nozione di “pagamento”, includendovi anche le ipotesi specifiche di natura conciliativa previste dall’ordinamento tributario, mentre la compensazione legale, secondo quanto stabilito dal codice civile, rientra tra i “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento” (che qui viene fatto coincidere con il pagamento).

Il principio enunciato dalla sentenza, nella misura in cui sovrappone il concetto di “adempimento” con il concetto di “pagamento”, escludendo altre forme di estinzione del debito tributario pur ammesse dalla legge, pare discutibile. Se è vero infatti che la ratio sottesa alla causa di non punibilità disciplinata dall’art. 13 deve essere individuata nell’esigenza di eliminare l’offesa al bene giuridico tutelato, pare altrettanto vero che privare di efficacia premiale sul piano penale l’estinzione del debito mediante compensazione, ossia attraverso uno dei modi legali previsti dall’ordinamento tributario (cfr. art. 17 D.Lgs. 241/1997), sembra soluzione francamente iniqua.

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