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Riconoscimento all’avvocato del privilegio ex art. 2751 bis c.c. – Biennio anteriore

Il Tribunale di Monza con sentenza del 27 ottobre 2015 ha stabilito che, stante l’impossibilità di segmentare la prestazione professionale dell’avvocato in più fasi e l’imprescindibilità, nella determinazione del compenso, di una valutazione globale dell’attività svolta, per il riconoscimento ai crediti dell’avvocato del privilegio ex art. 2751-bis c.c. è irrilevante il limite del biennio anteriore.

 

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