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Secondo l’Agenzia delle Entrate la scissione asimmetrica di società semplici volta alla suddivisione di un patrimonio...

di Luigi M. Macioce e Andrea E. M. Eliseo

La società semplice è molto utilizzata nella gestione dei patrimoni familiari e per la trasmissione intergenerazionale degli stessi.

Nella fattispecie oggetto di indagine da parte della Amministrazione Finanziaria detto strumento è stato utilizzato per suddividere un patrimonio immobiliare tra due distinti rami di una famiglia.

L’Agenzia delle Entrate – attraverso la risposta ad interpello 91/2018 – ha sancito come la scissione parziale asimmetrica di una società semplice a favore di una beneficiaria a sua volta società semplice non integri un disegno abusivo ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

In particolare, non è stato ravvisato alcun vantaggio tributario indebito dall’operazione, dato che i valori fiscali dei beni delle società e delle partecipazioni dei soci non variano.

Infine, il trasferimento dei beni da una società semplice (scissa) all’altra (beneficiaria), posto in essere attraverso scissione, non fa emergere materia imponibile ai sensi dell’articolo 67 del TUIR.

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