Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Update | Accessibilità di prodotti e servizi digitali a persone con disabilità: fissati obblighi e sanzioni per le imp...

Le imprese, e soprattutto quelle che gestiscono piattaforme di e-commerce, hanno meno di 3 anni per garantire l’accessibilità digitale dei propri prodotti e servizi alle persone disabili. In questo articolo parliamo di obblighi e sanzioni.

Hai una domanda? Contatta l’autore di questo articolo compilando il form in calce a questa pagina

  1. Premessa

Nel 2019, l’Unione Europea ha approvato un rilevante numero di strumenti legislativi volti ad aggiornare il quadro normativo relativo ai consumatori ed a rafforzare la tutela in favore di questi ultimi.

Dopo il recepimento delle Direttive relative ai “contratti di vendita di beni ai consumatori” ed ai “contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali”, l’Italia ha recentemente attuato – con il D.Lgs. 82/2022 (CLICCA QUI per il testo completo) – la Direttiva UE 2019/882 sui “requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi” che mira a rendere la società più inclusiva ed a facilitare la vita indipendente delle persone con disabilità.

Per raggiungere tale obiettivo, la Direttiva individua un’elencazione di prodotti e servizi, definisce i requisiti che devono essere seguiti nella progettazione degli stessi, prevede degli obblighi a carico della filiera produttiva e distributiva e fissa le sanzioni per le eventuali violazioni.

Questa disciplina introduce quindi una serie di obblighi piuttosto pervasivi che riguardano, tra le maggiori categorie coinvolte, tutti i soggetti che gestiscono piattaforme e-commerce che dovranno essere adeguate ai requisiti di accessibilità entro giugno 2025.

  1. Il quadro normativo italiano precedente alla Direttiva 2019/882

La disciplina nazionale – ed europea – in materia di accessibilità, non discriminazione e parità di trattamento è composita e comprende:

  • il D.lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
  • la L. 4/2004 sull’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
  • la L. 67/2006 sulle misure di tutela giudiziaria delle persona con disabilità vittime di discriminazioni.

La L. 4/2004 è particolarmente rilevante perché, sebbene sia nata con riferimento alle pubbliche amministrazioni, è stata recentemente estesa anche alle imprese che abbiano generato un fatturato netto – negli ultimi 3 anni – superiore ad Euro 500 milioni. Tuttavia, a causa di un disallineamento normativo, l’obbligo di adeguamento per tali grandi imprese è scattato il 28.06.2022 a fronte della pubblicazione delle linee guida Agid solo pochi giorni prima.

Il D.Lgs. 82/2022 interviene anche su tale profilo temporale, concedendo più tempo alle grandi imprese (fino al 05.11.2022) e prevedendo disposizioni volte a garantire – da giugno 2025 – una sostanziale uniformità per tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni (pur con alcune deroghe).

  1. L’ambito di applicazione del D.Lgs. 82/2022

Il Decreto non ha una portata generalizzata poiché si applica esclusivamente ai seguenti prodotti:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori;
  • terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal Decreto;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
  • lettori di libri elettronici (e-reader).

e servizi:

  • servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  • servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  • gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
  • siti web;
  • servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
  • biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
  • fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione;
  • terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
  • servizi bancari per consumatori;
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • servizi di commercio elettronico nei confronti dei consumatori.

Le disposizioni del Decreto si applicano a decorrere dal 28.06.2025. Tuttavia, fino al 28.06.2030 i fornitori possono continuare a prestare i servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. Inoltre, i contratti di servizi conclusi prima del 28.06.2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di 5 anni da tale data. Infine, i terminali self-service utilizzati in modo legittimo prima del 28.06.2025 possono continuare ad essere utilizzati fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di 20 anni dalla loro messa in funzione.

Quanto alle grandi imprese già soggette agli obblighi della L. 4/2004, è previsto un allineamento del quadro normativo a decorrere dal 28.06.2025 per evitare disparità di trattamento su base dimensionale.

  1. I requisiti di accessibilità e gli obblighi di conformità

4.1    Il quadro generale

Il Decreto prevede che i prodotti e i servizi che ricadono nell’ambito di applicazione debbano essere conformi ai generali requisiti di accessibilità fissati nel dettaglio negli allegati tecnici. Sono inoltre previsti alcuni requisiti supplementari per specifici servizi, come quelli di trasporto.

Inoltre, i requisiti di accessibilità sono qualificati come “requisiti tecnici e funzionali” ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e dunque valutati a tal fine.

In ottica di semplificazione, le microimprese (ossia, le imprese che impieghino meno di 10 persone ed abbiano un fatturato annuo inferiore ad Euro 2 milioni) sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità relativi ai servizi.

I prodotti o servizi che siano conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea si presumono conformi ai requisiti di accessibilità contemplati da tali norme.

4.2    Alcuni esempi

Per comprendere meglio il concetto di “accessibilità”, si possono considerare alcuni dei requisiti applicabili ai fornitori di servizi:

  • fornire informazioni in merito al funzionamento del servizio rendendo le informazioni disponibili attraverso più di un canale sensoriale, presentando le informazioni in modalità percepibili, rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi, presentando caratteri di dimensioni e forme idonee, integrando il contenuto non testuale con una presentazione alternativa;
  • rendere siti web ed applicazioni accessibili facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

ed alcuni requisiti specifici fissati per gli operatori e-commerce:

  • fornire le informazioni riguardanti l’accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti;
  • garantire l’accessibilità della funzionalità per l’identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio anziché di un prodotto, rendendola percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida;
  • fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
  1. Gli obblighi per gli attori della filiera produttiva e distributiva

Gli obblighi a carico dei soggetti che intervengono nella realizzazione e distribuzione di beni e servizi sono suddivisi a seconda del ruolo degli attori, con una scansione che richiama quella prevista per la marcatura CE e che prevede l’estensione ai requisiti di accessibilità dei poteri delle autorità pubbliche in materia di marcatura CE (inclusi quelli relativi alle misure restrittive, ai controlli sui prodotti e al divieto di immissione sul mercato).

5.1    Gli obblighi relativi ai prodotti

Il fabbricante dei prodotti è tenuto a certificare che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti di accessibilità, preparando la documentazione tecnica, facendo eseguire la procedura di valutazione, redigendo la dichiarazione di conformità ed apponendo la marcatura CE. L’eventuale non conformità ai requisiti di accessibilità è motivo sufficiente per procedere con il ritiro dal mercato del prodotto.

L’importatore è tenuto ad immettere sul mercato solo i prodotti che siano conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità. In tal senso, qualora ritenga che vi sia una non conformità, l’importatore non deve immettere il prodotto sul mercato ed è tenuto ad informare sia il fabbricante sia l’autorità di vigilanza.

Il distributore è sottoposto ad obblighi simili a quelli dell’importatore ma, in ragione del proprio ruolo “a valle”, è inoltre tenuto anche ad accertare che fabbricante ed importatore si siano conformati ai requisiti fissati dal Decreto.

Qualora l’autorità di controllo (il Ministero dello Sviluppo Economico) ritenga che vi sia una non conformità ai requisiti di accessibilità, ne informa gli operatori economici interessati e richiede di adottare le misure correttive necessarie, indicando – in caso contrario – un termine per procedere al ritiro dal mercato.

5.2    Gli obblighi relativi ai servizi

Il fornitore di servizi deve progettare e fornire i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità. L’accessibilità deve essere mantenuta in maniera costante, tenendo in considerazione le variazioni delle caratteristiche della fornitura, i requisiti applicabili e le norme armonizzate di riferimento.

Inoltre, è tenuto a predisporre le informazioni in materia di accessibilità, indicando le modalità con cui sono soddisfatti i requisiti di accessibilità, mettendole a disposizione del pubblico in forma scritta e orale anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità.

Le informazioni di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità devono essere incluse nelle condizioni generali o in documento equivalente, precisando i requisiti applicabili e includendo il progetto e il funzionamento del servizio.

In caso di non conformità, il fornitore di servizi informa l’autorità di controllo (Agid) e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui opera indicando le misure correttive adottate.

Qualora l’Agid ritenga che vi sia una non conformità ai requisiti di accessibilità, ne informa il fornitore di servizi e richiede di adottare le misure correttive necessarie, indicando – in caso contrario – un termine per procedere all’oscuramento del servizio ed al ritiro dell’applicazione dallo store, adottando le necessarie misure inibitorie.

  1. Modifiche sostanziali ed oneri sproporzionati

I requisiti di accessibilità si applicano solo nella misura in cui la conformità:

  • non richieda una modifica sostanziale del prodotto o servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;
  • non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

Tali condizioni sono valutate sulla base dei criteri tecnici fissati negli allegati al Decreto. I risultati della valutazione devono essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni e sono messi a disposizione delle autorità di controllo. In parziale deroga, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione.

L’operatore economico che intenda avvalersi di tali deroghe è tenuto ad informare le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui il prodotto o servizio è offerto.

Inoltre, il fornitore di servizi che invochi l’onere sproporzionato è tenuto a rinnovare la valutazione in caso di modifica del servizio, richiesta di un’autorità di controllo e, in ogni caso, ogni 5 anni. L’onere sproporzionato non è invece invocabile dagli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati volti a migliorare l’accessibilità.

  1. Le sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori economici che contravvengono alle disposizioni del Decreto sono puniti – a seconda degli illeciti – con sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 2.500 ad Euro 40.000.

In deroga al generale quadro sanzionatorio, per le grandi imprese (fatturato medio superiore ad Euro 500 milioni) resta ferma la sanzione fino al 5% del fatturato, mentre per i fatti commessi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici resta fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Hai una domanda? Contatta l’autore di questo articolo compilando il form qui sotto

Leave a comment