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Update | Batterie e loro materie prime: l’UE adotta nuove regole obbligatorie di due diligence della catena di for...

Il testo del nuovo Regolamento europeo relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020, è stato formalmente approvato dal Parlamento europeo (14 giugno 2023) e dal Consiglio dell’UE (10 luglio 2023). Il regolamento riguarda l’intero ciclo di vita delle batterie, mirando a promuovere un’economia circolare. Il quadro regolatorio garantirà la sostenibilità della catena di approvvigionamento delle batterie, promuoverà la competitività dell’industria dell’Unione e fornirà norme per l’adeguata raccolta e riciclaggio delle batterie a fine vita, così da consentire il recupero di materiali utili e prevenire il rilascio di sostanze nocive nell’ambiente.

Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 28 luglio, è entrato in vigore il 17 agosto e troverà applicazione a partire dal 18 febbraio 2024.

Il regolamento in sintesi

Quanto ai prodotti coperti, il regolamento riguarda:

  • tutte le batterie: batterie portatili di scarto; batterie per veicoli elettrici; batterie industriali; batterie di avviamento, illuminazione e accensione; batterie per mezzi di trasporto leggeri come biciclette elettriche, ciclomotori elettronici e scooter elettronici;
  • tutte le materie prime utilizzate per le batterie: cobalto, grafite naturale, litio, nichel e composti chimici basati sulle tali materie prime, necessari per la produzione dei materiali attivi delle batterie.

Gli operatori economici che dovranno conformarsi al regolamento sono il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, i fornitori di servizi di logistica o qualsiasi altro soggetto giuridico che si assume la responsabilità legale in relazione alla fabbricazione delle batterie, alla preparazione per il loro riutilizzo, al reimpiego (o alla preparazione per), alla rifabbricazione, alla messa a disposizione o all’immissione sul mercato dell’UE, anche online, o alla messa in servizio.

Il regolamento si rivolge alle seguenti attività:

  • immissione di batterie nel mercato dell’UE, cioè qualsiasi prima fornitura di batterie per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’UE nel corso di un’attività commerciale; e
  • messa in servizio, cioè il primo utilizzo, per lo scopo previsto, di una batteria nell’UE senza che sia stata precedentemente immessa sul mercato.

Gli operatori economici, ad esclusione delle PMI, dovranno adempiere ai seguenti obblighi di dovuta diligenza quando immettono o mettono in servizio le batterie sul mercato dell’UE (art. 39):

  • adottare una strategia aziendale per la catena di approvvigionamento delle materie prime integrando gli standard di due diligence dell’OCSE;
  • organizzare sistemi di gestione interna a supporto della due diligence;
  • istituire un sistema di controlli e trasparenza della catena di approvvigionamento che includa la catena di custodia o la tracciabilità dei soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento e la documentazione relativa alle materie prime, ai fornitori, al Paese di origine, alle quantità presenti nelle batterie;
  • integrare la strategia della catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi con i fornitori;
  • preparare una relazione annuale sulle misure adottate per conformarsi al regolamento;
  • stabilire meccanismi di reclamo e sistemi di allarme precoce e di consapevolezza dei rischi.

Il regolamento impone la marcatura CE con diversi requisiti obbligatori di etichettatura, in particolare (art. 13):

  • un’etichetta contenente informazioni generali per tutte le batterie;
  • un’etichetta contenente informazioni sulla capacità delle batterie portatili ricaricabili, delle batterie di avviamento, illuminazione e accensione e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri;
  • un’etichetta sulla durata media minima e l’indicazione “non ricaricabile” per le batterie non ricaricabili;
  • un contrassegno con un simbolo che indica “raccolta differenziata”;
  • un contrassegno che indichi il contenuto di cadmio o di piombo delle batterie;
  • un codice QR per consentire l’accesso online al passaporto delle batterie (contenente informazioni sul modello di batteria e informazioni specifiche sulla singola batteria, tra cui la composizione, lo smontaggio, le riparazioni, la rigenerazione, il riutilizzo, gli operatori di seconda vita e i riciclatori) per le batterie dei veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2kWh; una dichiarazione di conformità per tutte le altre batterie e la quantità di alcune materie prime nelle batterie di avviamento, illuminazione e accensione.

Gli obblighi in tema di etichettatura entreranno in vigore entro il 2026, mentre quelli relativi al codice QR entro il 2027.

Le batterie per veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kWh saranno soggette a una dichiarazione sulla carbon footprint per ogni modello di batteria e per ogni stabilimento di produzione, che dovrà accompagnare la batteria fino all’entrata in vigore dell’obbligo del codice QR (art. 7). Questa dichiarazione includerà informazioni sul produttore della batteria e l’identificazione della dichiarazione di conformità UE, nonché l’indicazione dell’impronta di carbonio della batteria nel corso della sua vita prevista e per ogni fase del ciclo di vita.

Il metodo di calcolo dell’impronta di carbonio sarà stabilito dalla Commissione in un atto delegato. Le prestazioni dell’impronta di carbonio saranno determinate in base alle classi e alle soglie stabilite dalla Commissione, che indicherà un’impronta di carbonio massima richiesta nel ciclo di vita per le batterie.

Le restrizioni sui materiali pericolosi saranno applicabili a sostanze come il mercurio, il cadmio e il piombo.

La verifica della conformità delle batterie ai requisiti stabiliti dal regolamento è effettuata utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa. Si presume che le batterie conformi alle norme armonizzate siano effettivamente conformi ai requisiti di prestazione, durata, sicurezza, etichettatura, informazioni sullo stato di salute, progettazione tecnica e funzionamento del passaporto, qualora siano coperte da tali norme o da parti di esse, e nella misura in cui i valori minimi stabiliti per tali requisiti siano raggiunti.

Le sanzioni per le violazioni dovranno essere stabilite dagli Stati membri dell’UE e dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CLICCA QUI per il link al regolamento.

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