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Copyright: Negata la tutela all’opera d’arte realizzata con AI

Il 18 agosto la corte distrettuale della Columbia (US) ha affermato che un’opera creata autonomamente da un sistema di intelligenza artificiale, senza cioè alcun contributo umano, non può essere tutelata dalla legge sul diritto d’autore. Quali sono le motivazioni e come sarebbe stato deciso il caso secondo la legge italiana?
Siamo ormai abituati a vedere quali e quanti prodigi siano in grado di realizzare i sistemi di intelligenza artificiale generativa (generative ai systems). Sappiamo anche che possono generare testi, opere letterarie, opere visive e audiovisive del tutto simili a quelle realizzate dall’uomo. In molti casi non è dato distinguerne l’origine, umana o artificiale: chi, di fronte ad un’immagine elaborata da Midjourney o ad una presentazione scritta da ChatGPT, sarebbe in grado di escludere che siano il frutto dell’elaborazione umana?
Uno degli interrogativi che i giuristi si sono sin da subito posti è se anche queste opere dell’intelletto (ancorché artificiale) possano essere tutelate dalla legge sul diritto d’autore. Può, in altre parole, un sistema di intelligenza artificiale essere considerato autore ai sensi della legge sul diritto d’autore?

Copyright: negata la tutela all’opera d’arte realizzata con IA

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