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Update | Digital Services Act: quali novità per piattaforme, imprese e utenti?

  1. Premessa

Dopo un articolato processo legislativo ed un acceso dibattito pubblico, lo scorso 27.10.2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Digital Services Act (Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali) che si propone di disciplinare in maniera unitaria – per evitare gli effetti negativi provocati dalle singole iniziative nazionali – numerosi profili relativi ai c.d. servizi intermediari ed alle piattaforme online.

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  1. Il perimetro del Regolamento

Il DSA si applica ai prestatori di “servizi intermediari”, ossia i seguenti servizi della società dell’informazione:

  • (i) “mere conduit” (semplice trasporto, ad esempio operatori telefonici e access provider), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un utente o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
  • (ii) “caching” (memorizzazione temporanea, ad esempio i motori di ricerca), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un utente, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri utenti;
  • (iii) “hosting” (memorizzazione di informazioni, ad esempio i servizi di cloud computing), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un utente su richiesta dello stesso.

Inoltre, nell’ambito dell’hosting viene individuato – con il nome di “piattaforma online” – il servizio che, su richiesta di un utente, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio principale (ad esempio, i social network).

Con l’obiettivo di parametrare gli obblighi normativi alle caratteristiche specifiche dei servizi, il DSA identifica poi la categoria delle piattaforme e motori di ricerca di “dimensioni molto grandi” in quelli che hanno un numero di utenti mensili attivi pari o superiore a 45 milioni.

Viene infine introdotta una nuova autorità pubblica, il “coordinatore dei servizi digitali”, incaricata della vigilanza dell’esecuzione del DSA, con poteri ispettivi e sanzionatori (fino al 6% del fatturato annuo mondiale con penalità di mora pari al 5% del fatturato giornaliero medio).

L’entrata in vigore è prevista in generale per il 17 febbraio 2024 ma, per le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi, è anticipata a 4 mesi dal riconoscimento di tale qualifica.

 

  1. I prestatori di servizi intermediari

Il DSA aggiorna le norme sul regime di responsabilità dei prestatori di servizi intermediari recependo la giurisprudenza degli ultimi 20 anni.

In particolare, il Regolamento definisce con maggiore precisione i casi in cui il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo e non possa quindi avvalersi delle esenzioni di responsabilità previste per i casi di fornitura neutra dei servizi mediante trattamenti puramente tecnici o automatici delle informazioni fornite dai destinatari. Il riferimento è ai molteplici casi di contenuti illegali (sia in violazione di legge, come i contenuti pedopornografici, sia in violazione di diritti di terzi, come i contenuti veicolati in violazione del diritto d’autore) condivisi o fatti circolare dagli utenti su siti e piattaforme di terzi.

Per poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, i prestatori di servizi di “mere conduit” e “caching” – con intensità e caratteristiche diverse – non devono essere coinvolti (ad esempio, non modificandole) nelle informazioni trasmesse o alle quali è fatto accesso. Per i servizi di “hosting”, i requisiti sono più stringenti poiché è necessario non essere a conoscenza dei contenuti illegali e, non appena avuta conoscenza degli stessi, agire immediatamente con la rimozione o disabilitazione degli stessi.

Resta in ogni caso fermo il principio per cui ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni degli utenti.

Viene poi codificato per i prestatori di servizi intermediari l’obbligo di collaborare attivamente con le autorità, informando senza ritardo delle attività intraprese in caso di emissione di un ordine di contrasto di un contenuto illegale e fornendo le informazioni sugli utenti in caso di richiesta di un’autorità.

 

  1. I nuovi obblighi dei prestatori di servizi intermediari

4.1    Gli obblighi di carattere generale

I prestatori di servizi intermediari sono tenuti a designare – dandone atto pubblicamente – un punto di contatto unico per la comunicazione con le autorità competenti. Viene implicitamente richiesto l’uso, quanto meno, della lingua inglese.

Allo stesso modo, devono designare un punto di contatto unico che consenta una comunicazione rapida e diretta con gli utenti.

Il DSA interviene, poi, in maniera decisa sul contenuto dei termini e condizioni dei prestatori imponendo nuovi obblighi:

  • (i) fornire informazioni riguardo politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati per la moderazione dei contenuti (algoritmi e verifiche umane) nonché regole procedurali del sistema di gestione dei reclami, il tutto con un linguaggio chiaro, semplice e accessibile;
  • (ii) informare gli utenti in merito a qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali;
  • (iii)spiegare in modo comprensibile, in caso di servizio destinato o utilizzato in prevalenza da minori, le condizioni e le restrizioni applicabili;
  • (iv) agire per far rispettare le condizioni generali, tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali, la libertà di espressione ed il pluralismo dei media;
  • (v) limitatamente a piattaforme e motori di ricerca molto grandi, fornire una sintesi concisa delle condizioni generali e pubblicare le condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui i servizi sono offerti. Sarà da verificare il raccordo tra questa disposizione e le norme dei singoli Stati che, a tutela dei consumatori, già impongono la fornitura nella lingua locale delle condizioni generali di servizio.

I prestatori devono mettere a disposizione del pubblico, almeno una volta all’anno, relazioni sull’attività di moderazione dei contenuti svolte. Sono esentate da quest’obbligo le microimprese e le piccole imprese, purché non siano piattaforme o motori di ricerca di molto grandi.

4.2    Gli obblighi addizionali per i prestatori di hosting e i fornitori di piattaforme online

I prestatori di hosting ed i fornitori di piattaforme online devono predisporre meccanismi di notifica elettronica dei contenuti illegali. Tali strumenti devono prevedere l’invio di una spiegazione sufficientemente motivata, l’ubicazione del contenuto (tramite URL), il nome e l’indirizzo email del segnalante e una dichiarazione in buona fede circa esattezza e completezza delle dichiarazioni rese.

I prestatori sono inoltre tenuti a motivare specificamente le restrizioni imposte agli utenti a seguito dell’individuazione di un contenuto illegale o incompatibile con le condizioni generali, tranne se si tratti di contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione. Ogni iniziativa di restrizione della visibilità (rimozione, disabilitazione, shadow ban), sospensione o cessazione dei pagamenti, sospensione o cessazione del servizio, sospensione o chiusura dell’account dovrà quindi essere motivata.

Viene poi introdotto un peculiare obbligo di denuncia alle autorità competenti a carico dei prestatori che abbiano informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone.

4.3    Gli obblighi addizionali per i fornitori di piattaforme online

Le piattaforme online sono soggette a norme specifiche – dalle quali sono esenti le micro o piccole imprese – che dipendono fondamentalmente dalle sfide connesse alla circolazione degli user generated contents.

In linea generale, le interfacce delle piattaforme online non devono essere progettate, organizzate o gestite in modo da ingannare, manipolare, falsare o compromettere gli utenti e la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Sarà compito della Commissione emanare orientamenti applicativi in tal senso.

Gli utenti devono avere la possibilità di inviare gratuitamente un reclamo contro le decisioni restrittive assunte dai fornitori di piattaforme online (rimozione o disabilitazione contenuti; sospensione o cessione servizi; sospensione o cessazione account; sospensione, cessazione o limitazione della capacità di monetizzare i contenuti). I reclami devono essere gestiti in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario, sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato (non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati) e, se fondati, devono condurre all’annullamento senza ritardo delle restrizioni.

Gli utenti che con frequenza forniscano contenuti manifestamente illegali possono in ogni caso essere sospesi per un periodo ragionevole dopo aver ricevuto un avviso preventivo. In ottica di trasparenza, le condizioni generali devono definire in modo chiaro e dettagliato la politica sulle restrizioni adottata dai fornitori di piattaforme online.

Il coordinatore dei servizi digitali italiano dovrà certificare un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie che fornitori e utenti dovranno adire al fine di risolvere una controversia non risolta in sede di reclamo interno. Così come già previsto per gli e-commerce, i fornitori dovranno rendere facilmente accessibili le informazioni in merito alla possibilità per gli utenti di accedere a tali sistemi di risoluzione e, per trasparenza, dovranno rendere pubblici i numeri relativi al numero di controversie affrontate, di sospensioni imposte agli utenti e – più in generale – di utenti medi mensili attivi.

Il DSA introduce poi la figura del “segnalatore attendibile”, qualifica riconosciuta dal coordinatore dei servizi digitali nazionale agli enti che dimostrino di disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione dei contenuti illegali, di essere indipendenti da qualsiasi fornitore di piattaforma online e di svolgere le proprie attività al fine di presentare segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

Il DSA prevede importanti novità sotto il fronte della pubblicità. Tutti i fornitori di piattaforme online devono infatti provvedere affinché, per ogni pubblicità, gli utenti siano in grado di identificare in modo chiaro e in tempo reale:

  • (i) che l’informazione costituisce una pubblicità;
  • (ii) il soggetto per conto del quale viene presentata la pubblicità o che paga per la pubblicità;
  • (iii) informazioni relative ai parametri utilizzati per determinare l’utente al quale viene presentata la pubblicità (tecniche di profilazione).

I fornitori di piattaforme online devono inoltre consentire agli utenti di dichiarare se i contenuti forniti siano o contengano comunicazioni commerciali. Sarà opportuno verificare l’impatto di questa norma sulle varie normative (legislative o autodisciplinari) vigenti nei singoli Paesi.

Infine, viene chiarito il divieto di svolgere profilazione pubblicitaria utilizzando categorie speciali di dati personali nonché verso i minori (senza, però, che sia richiesto un trattamento di dati personali ulteriori per verificare l’età dell’utente).

Quanto ai “sistemi di raccomandazione” (che mettono in ordine di priorità le informazioni mostrate agli utenti), il DSA prevede che siano indicati nelle condizioni generali i principali parametri utilizzati per il funzionamento dei sistemi nonché qualunque opzione che consenta agli utenti di modificare o influenzare tali parametri.

4.4    Le novità per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

Sempre con alcune esenzioni su base dimensionale, i fornitori di piattaforme online sono tenuti a raccogliere alcune informazioni sugli operatori commerciali prima di consentire di pubblicizzare o offrire prodotti/servizi ai consumatori:

  • (i) nome, indirizzo, telefono e indirizzo email;
  • (ii) documento di identità o altra identificazione elettronica dell’operatore;
  • (iii)dati relativi al conto di pagamento dell’operatore;
  • (iv) dettagli sull’iscrizione a pubblici registri;
  • (v) autocertificazione con cui l’operatore si impegna ad offrire solo prodotti/servizi conformi alle norme.

Inoltre, è imposto ai fornitori di piattaforme online di progettare e organizzare le interfacce in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere agli obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti.

Qualora vengano a conoscenza del fatto che un prodotto/servizio illegale è stato offerto da un operatore commerciale attraverso i loro servizi, i fornitori di piattaforme online informano – nella misura in cui disponga dei loro recapiti – i consumatori che hanno acquistato tale prodotto/servizio nei 6 mesi precedenti.

4.5    Gli obblighi a carico dei fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online molto grandi

I fornitori di alcuni servizi di dimensioni significative sono soggetti ad obblighi particolarmente pervasivi in ragione dei rischi sistemici (diffusione di contenuti illegali; pregiudizi ai diritti fondamentali; effetti negativi su dibattito civico e processi elettorali e sicurezza pubblica; effetti negativi in relazione a violenza di genere, salute e benessere fisico e mentale della persona) che possono derivare dall’uso di tali servizi.

Tali rischi devono essere analizzati e valutati dai fornitori sin dalla fase di progettazione dei sistemi e, in ogni caso, con cadenza annuale. Inoltre, i fornitori devono adottare misure per attenuare tali rischi. A chiusura del sistema, è previsto l’obbligo di sottoporsi – a proprie spese – a revisioni indipendenti con cadenza annuale per verificare la conformità con il DSA.

In caso di crisi (grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica), la Commissione può adottare decisioni che impongono ai fornitori specifiche azioni correttive.

I fornitori devono anche mettere a disposizione degli utenti, per il periodo di presentazione della pubblicità e per l’anno successivo, un registro delle pubblicità contenente alcune informazioni tra cui:

  • (i) il contenuto della pubblicità (prodotto, marchio e oggetto);
  • (ii) il soggetto per conto della quale viene presentata la pubblicità o che ha pagato per la pubblicità (se diversa);
  • (iii) il periodo di presentazione;
  • (iv) un’indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a gruppi specifici di utenti e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;
  • (v) le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme;
  • (vi) il numero totale di utenti raggiunti.

Vengono poi introdotte una serie di misure volte a facilitare un più pervasivo controllo pubblico dei dati, delle informazioni e di quanto avviene sulle piattaforme e sui motori di ricerca di grandi dimensioni, che sono tenuti a versare un contributo annuale per tali attività di vigilanza.

 

  1. Le norme volontarie e i codici di condotta

In aggiunta agli obblighi normativi, il DSA promuove lo sviluppo e l’attuazione di norme volontarie in merito a numerosi contenuti del Regolamento (segnalazioni degli utenti, interfacce, registri della pubblicità).

La Commissione è quindi chiamata ad agevolare l’elaborazione di codici di condotta volontari per contribuire alla corretta applicazione del Regolamento, con specifico riferimento alla pubblicità ed all’accessibilità.

 

  1. Riflessioni conclusive

Il DSA rappresenta un importante punto di svolta per il mercato dei servizi digitali. Il principio cardine dell’economia digitale, ossia il meccanismo di esenzione da responsabilità degli intermediari, è stato preservato ma rivisto alla luce dell’evoluzione del mercato e delle tecnologie ma soprattutto è stata consacrata definitivamente l’importanza delle metodologie di risoluzione di contestazioni e controversie gestite direttamente sulle piattaforme.

I profili di rilievo sono molteplici e riguardano sia gli utenti-consumatori (che potranno usufruire di diritti più solidi e maggiore trasparenza) sia tutte le imprese che a vario titolo operano sulle piattaforme: non i soli gestori, ma anche gli operatori commerciali e gli inserzionisti.

L’adozione di codici di condotta ed orientamenti europei armonizzati sarà fondamentale per garantire l’uniformità applicativa che il Regolamento aspira ad ottenere. Nel frattempo, i prestatori di servizi intermediari e i gestori di piattaforme online e motori di ricerca sono chiamati ad intervenire per adattare – o, in certi casi, modificare strutturalmente – i propri servizi in vista dell’entrata in vigore dei prossimi mesi.

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