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Update | Estratti conto: la banca è tenuta a consegnarne copia solo per operazioni poste in essere negli ultimi dieci ...

Il diritto alla consegna degli estratti conto deve dunque intendersi limitato, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., al decennio anteriore alla proposizione dell’istanza avanzata in giudizio.

Così si è pronunciato il Tribunale di Genova, Sez. Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Russo, con la sentenza n. 2504 dell’8 novembre 2022, respingendo la domanda di parte attrice, con condanna di spese, la quale lamentava come la Banca avesse omesso di provvedere al rendiconto completo del rapporto di conto corrente e dei rapporti ad esso collegati.

La suddetta pronuncia ribadisce e precisa quanto già recentemente espresso dalla Suprema Corte, sentenza n. 24641/2021, la quale ha statuito: “Il quarto comma dell’articolo 119 stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

La norma, come afferma la sentenza in commento, potrebbe riferirsi, sul piano letterale, seppur in modo forzato, esclusivamente a documentazione riguardante singole operazioni e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l’estratto conto, pertanto la norma non si riferisce esplicitamente agli estratti conto, che la banca ha invece l’obbligo di recapitare periodicamente al cliente.

In conclusione, quindi, l’obbligo di rendiconto è assolto con la trasmissione degli estratti conto.

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