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Update | Estratto conto Bancario: l’onere probatorio della Banca nel giudizio di opposizione allo stato passivo

Con sentenza depositata in data 2 dicembre 2020 n. 27589, la Corte di Cassazione Sez. VI, si è pronunciata sulla questione dell’onere probatorio dell’inadempimento di una obbligazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Nel caso in esame, la ricorrente (Banca) ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento, al fine di ottenere l’ammissione del credito vantato nei confronti della società fallita. L’opposizione è stata rigettata per insufficienza di estratti conto presentati dalla Banca a prova del credito vantato, poiché il rapporto con la società fallita aveva inizio nel 1997 mentre gli estratti conto presentati si riferivano agli anni successivi al 2003.

Secondo il principio enunciato nell’ambito della motivazione, “nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento, ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest’ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo”(Cass. 9365/2018, 22208/2018, 23313/2018).

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, dunque ribadisce l’applicabilità del generale principio in tema di onere della prova dell’inadempimento di una obbligazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo: qualora una banca si insinui al passivo di un fallimento, vantando un credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l’onere nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, rendicontando l’intera evoluzione del rapporto mediante la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del conto.

Nell’eventualità in cui la Banca non produca tale documentazione dovrà disconoscersi il credito, non potendo applicarsi l’azzeramento del saldo documentato dall’estratto conto più antico.

Leggi la sentenza completa della Corte di Cassazione

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