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Update | L’UE propone un regolamento contro la deforestazione: cosa potrebbe cambiare per le aziende?

Il 17 novembre 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento per contenere la deforestazione e il degrado forestale causati dall’Unione. Tale proposta si inserisce nell’ambito delle attività previste per il Green Deal e fa parte di un più ampio piano di tutela delle foreste a livello mondiale presentato nel 2019.

La deforestazione e l’Unione europea

Secondo dati pubblicati dalla Commissione europea, le foreste rappresentano circa il 30% della superficie terrestre mondiale e ospitano circa l’80% della biodiversità terrestre del pianeta. Oltre all’importante funzione di contrasto alla crisi climatica, attraverso la cattura di CO₂, esse svolgono anche una funzione sociale. Più di 1,6 miliardi di persone basano, infatti, la loro sussistenza e spesso anche la loro integrità culturale sulle medesime.

Data la premessa, appaiono particolarmente significativi i risultati di uno studio pubblicato di recente dal WWF. Secondo questo rapporto, nel 2017, l’Unione europea si è resa responsabile del 16% della deforestazione a livello mondiale, con un impatto totale che ha riguardato 203.000 ettari di terreni e circa 116 milioni di tonnellate di CO₂. Questo dato è ancora più rilevante se analizzato a livello internazionale: la Cina ha avuto un impatto del 24%, l’India del 9%, gli Stati Uniti del 7% e il Giappone del 5%.

La proposta di regolamento

Ambito di applicazione e obblighi

Al fine di contrastare questo fenomeno, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea lo scorso novembre impone degli obblighi e delle limitazioni con riferimento all’immissione nel mercato europeo o all’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime associate alla deforestazione. In particolare, si tratta di soia, manzo, olio di palma, caffè, cacao e legno. Sono anche soggetti al regolamento i prodotti derivanti da tali materie prime, quali cuoio, cioccolata e mobili (e altri prodotti elencati in un apposito allegato).

Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici (a prescindere dalle loro dimensioni) e prevede per gli stessi un obbligo di accertarsi che le materie prime e i prodotti in questione:

  1. Non derivino da deforestazione, intesa come “la conversione della foresta ad uso agricolo, che sia o meno indotta dall’uomo” (Art. 2).
  2. Siano stati prodotti nel rispetto delle leggi vigenti nel paese di produzione.
  3. Siano accompagnati da una dichiarazione sulla due diligence a cui sono stati sottoposti.

La dichiarazione di due diligence deve avere ad oggetto i seguenti aspetti (Art. 8):

  • Una serie di informazioni e dati che consentano la tracciabilità a ritroso di tali merci, comprese le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte (ART. 9).
  • L’individuazione dei livelli di rischio che tali merci derivino da deforestazione, sulla base delle informazioni raccolte (Art. 10).
  • Salvo i casi in cui siano considerati trascurabili, le misure di mitigazione dei rischi legati all’importazione/esportazione di merci derivanti da deforestazione (Art. 10).

Le imprese in questione potranno importare/esportare tali merci, solo nel caso in cui il processo di due diligence non sollevi delle criticità sul piano dei rischi legati alla deforestazione. Qualora il paese di produzione sia tra quelli considerati a basso rischio dalla proposta di regolamento (Art. 27), gli operatori economici potranno applicare una procedura di due diligence semplificata.

È, infine, interessante sottolineare che la proposta di regolamento prevede i medesimi obblighi di due diligence per gli operatori che commercializzano tali merci e prodotti nel mercato dell’Unione (‘traders’), con una procedura semplificata nel caso in cui si tratti di PMI (Art. 6).

Controlli e Sanzioni

I Paesi membri dell’Unione sono responsabili di effettuare i controlli sugli operatori al fine di assicurare il rispetto degli obblighi introdotti. In particolare, questi controlli potranno essere effettuati in base a una serie di fattori di rischio individuati dalle autorità competenti (risk-based approach). Inoltre, ogni Paese dovrà controllare almeno il 5% del totale degli operatori che immettono nel proprio mercato, commercializzano ed esportano tali merci e prodotti e il 5% del volume totale dei medesimi. La Commissione ha anche previsto una procedura di reclamo attraverso la quale determinate persone fisiche o giuridiche potranno sottoporre all’attenzione delle autorità nazionali competenti delle segnalazioni rispetto alla violazione degli obblighi introdotti dal regolamento da parte di alcuni operatori.

Spetterà alle autorità nazionali competenti valutare le azioni da intraprendere a seguito di queste segnalazioni. In ogni caso, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento dovrebbero comportare delle sanzioni proporzionali al danno ambientale arrecato. Tra queste potrebbero essere introdotte la confisca delle merci e dei prodotti derivanti da deforestazione e l’esclusione temporanea dalle procedure per partecipare ad una gara di appalto pubblico.

Entrata in vigore

La proposta di regolamento dovrà ora essere discussa dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo. In caso di adozione, il regolamento non necessiterebbe di ulteriori misure di attuazione da parte dei Paesi membri. Al fine di favorire una transizione verso questo nuovo strumento normativo, la proposta prevede un periodo di 12 mesi dall’approvazione del regolamento per l’entrata in vigore delle misure che riguardano la due diligence e i controlli.

Il rapporto tra ‘deforestation due diligence’ e ‘human rights and environmental due diligence’

La proposta di regolamento chiarisce infine che questo strumento va a inserirsi nel più ampio quadro normativo europeo in materia di sostenibilità. In particolare, le disposizioni in materia di deforestazione sono da intendersi come complementari rispetto a quelle che introdurranno un obbligo orizzontale di due diligence in materia di diritti umani e ambiente. Queste ultime sono al momento definite in una risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021, che verrà consolidata in una proposta di direttiva (attesa per fine febbraio p.v.). Sarà, a quel punto, interessante analizzare la coerenza tra i due strumenti, essenziale al fine di assicurarne l’efficacia e la proporzionalità.

In questo contesto le imprese non possono più attendere e devono adattare il proprio modello di business, per rispondere in modo adeguato ai rischi in ambito ambientale, sociale e di governance. Non è solo una questione di compliance ma anche, e soprattutto, di performance aziendale e di competitività. Per RPLT se ne occupa il focus group Impact & Sustainability.

La versione inglese dell’articolo è disponibile a questo LINK

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