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Update | Polizze per conto altrui o di chi spetta. La clausola che attribuisce al contraente l’esercizio dei diritti d...

Con una recente sentenza il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulla legittimazione del contraente ad azionare i diritti derivanti da polizze assicurative per conto di chi spetta nel caso in cui il contratto attribuisca ad esso, anziché al beneficiario, la facoltà di esercitare le azioni e i diritti da esso derivanti.

Un’associazione, finalizzata alla gestione di una comunità di recupero sociale attraverso lavori e progetti agricoli con coltivazione diretta, conduceva in locazione un fondo agricolo con annesso immobile dove alloggiare i propri ospiti. L’associazione stipulava in nome proprio e nell’interesse della proprietà una polizza assicurativa contro i danni a garanzia dei rischi da incendio. In vigenza della copertura l’immobile veniva interessato da un incendio, che ne comportava l’integrale distruzione.

L’associazione agiva in giudizio nei confronti dell’assicuratore per richiedere l’indennizzo dei danni riportati all’immobile e conseguenti all’incendio. Questo, in virtù di una clausola di polizza per la quale l’assicurazione doveva intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta, ma le azioni, le ragioni e i diritti dalla stessa nascenti non potevano essere esercitati che dal primo, ovverosia dall’associazione.

L’assicuratore si costituiva in giudizio contestando la legittimazione dell’associazione a richiedere l’indennizzo dei danni derivati dall’incendio dell’immobile. Diritto questo, spettante al solo proprietario dell’immobile, il quale era soggetto diverso dall’associazione e che non aveva mai dato il proprio consenso ai sensi dell’art. 1891 c.c. a che l’attrice facesse valere i diritti derivanti dal contratto assicurativo.

Il Tribunale di Bologna, muovendo dal principio per il quale è il proprietario della cosa ad avere la titolarità dei diritti derivanti da un contratto di assicurazione contro i danni stipulata per contro altrui o per conto di chi spetta, ha verificato se la pattuizione invocata dall’associazione la legittimasse ad agire in giudizio nei confronti dell’assicuratore pur in assenza di un’espressa autorizzazione dell’assicurato.

Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 144 del 30 gennaio 2023 ha escluso che la clausola invocata dall’associazione potesse derogare al principio di cui all’art. 1372 c.c., considerato che nell’ordinamento italiano vige il principio causalistico. Principio questo, secondo cui il nudo accordo non è sufficiente a giustificare l’effetto giuridico, ma è necessaria una causa. Ciò esclude ipotesi di astrazione sostanziale dei rapporti giuridici e, nel caso in commento, che il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto potesse essere presunto in base alla sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente la potestà di esercitare le azioni e i diritti derivanti dalla polizza. Il consenso del terzo beneficiario del contratto ai sensi dell’art. 1891, c. 2, c.c. è, pertanto, necessario. La norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, che può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero, peraltro, necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza da parte del beneficiario.

Non avendo il proprietario dell’immobile prestato il proprio espresso consenso all’esercizio dei diritti derivanti dalla polizza, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l’associazione non potesse agire in giudizio per ottenere l’indennizzo legato alla distruzione dei beni di proprietà dell’assicurato e ha, per conseguenza, rigettato la domanda nei confronti della Compagnia.

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