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Update | Riforma Cartabia: una sorta di “automatismo” tra archiviazione e assoluzione nei procedimenti giudiziari e ...

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la riforma Cartabia (d. lgs. 150/2022) che, tra le varie novità, ha previsto all’art 64-ter delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini.

In particolare, sarà possibile per coloro che sono stati oggetto di sentenze di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero di provvedimenti di archiviazione, richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

In concreto, qualora venga avanzata questa richiesta, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento dovrà apporre e sottoscrivere un’annotazione volta a precludere l’indicizzazione ovvero a costituire titolo per ottenere la deindicizzazione. In altri termini, con questo provvedimento si potrà richiedere una sorta di inibitoria per i nuovi articoli precludendo quindi che questi appaiano nei risultati proposti dai motori di ricerca (indicizzazione), oppure un intervento su articoli già esistenti (deindicizzazione).

Il diritto all’oblio a cui fa riferimento la legge è quello previsto dall’art 17 GDPR, secondo il quale l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (se sussistono i motivi indicati nel suddetto articolo).

Nel quadro normativo previgente, dunque, l’interessato si poteva rivolgere al sito web che aveva pubblicato l’articolo che conteneva sue informazioni ovvero al motore di ricerca che lo aveva indicizzato nei propri risultati. In caso di rifiuto, l’interessato poteva (e ancora può, ovviamente) rivolgersi al Garante della privacy per ottenere eventualmente un provvedimento che imponesse l’aggiornamento dell’articolo o la sua rimozione dai risultati delle ricerche.

La grande novità della riforma Cartabia si dovrebbe inserire proprio qui, prevedendo quindi una sorta di “automatismo” tra archiviazione, assoluzione e diritto all’oblio. In teoria, infatti, la norma dovrebbe far sì che a seguito dell’annotazione sul provvedimento, i motori di ricerca e i siti web non possano più, da un lato, pubblicare e indicizzare articoli relativi a quel procedimento giudiziario e, dall’altro lato, opporsi alla richiesta di deindicizzazione da parte dell’interessato.

Sono da segnalare, tuttavia, alcuni profili critici della novità normativa in oggetto. L’art 64-ter, infatti, prevede che l’interessato possa richiedere la preclusione di indicizzazione/deindicizzazione nei limiti dell’art 17 GDPR. Quest’ultimo, al paragrafo 3, prevede anche una serie di eccezioni, ossia delle ipotesi in cui il diritto all’oblio cede il passo rispetto all’esercizio di taluni diritti e all’ottemperanza ad altri obblighi di legge. Tra queste eccezioni, si segnala l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, che tradizionalmente impone un difficile bilanciamento tra quest’ultimo e il diritto alla protezione dei dati personali e, in particolare, il diritto all’oblio. Nella Riforma Cartabia non sono offerti criteri che possano supportare tale esercizio di bilanciamento, che continuerà quindi a presentare le consuete difficoltà, dettate dalla delicatezza e dall’importanza dei diritti in gioco.

In ultimo, il nuovo articolo non ha previsto alcuna disciplina sulle impugnative in caso di rifiuto da parte del motore di ricerca di dare attuazione al provvedimento del cancelliere, evidenziando così un ulteriore problematica pratica nell’applicazione del – condivisibile – principio espresso dall’art. 64-ter appena citato.

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