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Update | L’AGCM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking per abuso di posizione dominante

Lo scorso 22 marzo 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) ha deliberato di avviare un’istruttoria nei confronti di Booking.com B.V. e di Booking.com International B.V. (congiuntamente, “Booking”) per accertare un’eventuale violazione dell’art. 102 TFUE che sanziona le condotte di abuso di posizione dominante.

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni trasmesse all’AGCM da Federalberghi – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo e AICA – Associazione Italiana Confindustria Alberghi (i “Segnalanti”) nel marzo del 2023.

L’indagine si concentra sul programma di Booking volto a conferire alle strutture alberghiere che fanno parte del Programma Partner Preferiti (“PPP”) (e della sua estensione Preferiti Plus – “PPP+”) vantaggi in termini di visibilità della propria offerta nei risultati di ricerca, a fronte di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su booking.com prezzi “competitivi”, ovvero non più elevati di quelli che le strutture ricettive applicano sul proprio sito o sulle piattaforme di altre agenzie di viaggio online (c.d. OTA). Si noti che quale controprestazione per l’adesione a tali programmi, Booking richiede un aumento della commissione pagata dalla struttura, pari al 18% per il PPP (con un aumento di tre punti percentuali rispetto alla commissione base) e al 23% per il PPP+.

La seconda condotta oggetto di indagine è inerente alla politica commerciale per la quale quando Booking riscontra, all’esito di un monitoraggio capillare e sofisticato, che una struttura alberghiera offre prezzi migliori su altri siti online, Booking si riserva la possibilità di applicare, senza il consenso delle strutture, uno sconto (il c.d. Booking Sponsored Benefit – “BSB”) per allineare l’offerta di booking.com alla migliore tra quelle disponibili online.

Le sopra menzionate policy aziendali potrebbero risultare in violazione della normativa antitrust, in quanto l’AGCM ritiene che Booking abbia una posizione di dominanza sul mercato delle OTA per le strutture alberghiere e paralberghiere, considerato che, solo in Italia, circa il 70% delle prenotazioni di camere di hotel tramite OTA ha luogo su detta piattaforma.

La strategia abusiva sopra descritta sembrerebbe poter essere quindi in nocumento: i) delle OTA concorrenti; ii) delle strutture alberghiere e quindi in definitiva iii) dei consumatori finali.

Quanto alle OTA concorrenti le condotte contestate potrebbero avere l’effetto di eliminarle dal mercato e, in ogni caso, di disincentivarle dal diminuire le commissioni chieste alle strutture ricettive: gli alberghi, infatti, non potrebbero premiarle praticando prezzi più bassi in ragione della richiesta di commissioni inferiori, perché altrimenti rischierebbero di perdere i vantaggi in termini di visibilità sulla piattaforma di Booking derivanti dalla partecipazione ai programmi PPP e PPP+. Al tempo stesso, anche qualora le strutture ricettive applicassero prezzi inferiori sui siti di altre OTA, Booking procederebbe a ripristinare la parità intervenendo con il BSB.

Quanto alle strutture ricettive, le condotte oggetto di indagine potrebbero avere quale effetto quello di limitare l’autonomia degli albergatori nel definire la loro strategia di prezzo, riproducendo effetti assimilabili a quelli derivanti dall’applicazione delle c.d. clausole di parità, vietate dalla normativa a tutela della concorrenza. In particolare, ad avviso dell’Autorità, le strutture ricettive aderenti ai Programmi Preferiti potrebbero essere state indotte ad aumentare il prezzo finale dei loro servizi su Booking, per impedire di vedere erosi i propri margini di guadagno dalle commissioni di Booking e poter recuperare il maggior costo delle commissioni impostegli; ciò comporterebbe al contempo un aumento dei prezzi su tutti gli altri canali di vendita online per non essere escluse dal PPP (e a cascata dal PPP+).

L’Autorità sottolinea peraltro che l’applicazione del BSB, potrebbe non garantire necessariamente un beneficio netto ai consumatori. Questi si troveranno con ogni probabilità a pagare un prezzo, comunque, più alto di quello che troverebbero su altri siti in assenza del BSB, poiché le strutture ricettive, sapendo che Booking potrà intervenire sul prezzo pareggiando l’offerta proposta su altri canali online, saranno scoraggiate fin dal principio a proporre sconti significativi sul proprio sito o su quello di altre OTA.

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I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori e di categoria, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa possono chiedere di essere ammessi al procedimento istruttorio entro il 24 aprile 2024.

L’AGCM ha fissato per il giorno 31 maggio 2025 il termine di conclusione del procedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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