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Update | Società con due soci al 50%: paradiso degli avvocati? Strumenti di gestione delle situazioni di stallo.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di patti parasociali e delle c.d. clausole Russian roulette (anche definite clausole “cow boy”) (n. 22375/2023, pubblicata il 25 luglio 2023 – QUI IL LINK) ci dà l’occasione per approfondire alcuni aspetti pratici ed operativi delle situazioni di “stallo” nell’ambito delle società di capitali. Lo stallo si può verificare in società costituite da due soci al 50% ciascuno ovvero nelle quali i quorum previsti dallo statuto conferiscono un potere di veto ad uno o più soci di minoranza.  Non è raro imbattersi in situazioni nelle quali i soci non si trovino d’accordo sulle scelte strategiche e gestionali relative all’attività aziendale della società e non siano in grado di adottare formalmente, per l’implicito o esplicito potere di veto garantito loro dallo statuto, alcuna delibera assembleare.

Tale situazione può rappresentare una causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, comma I, n. 2 e 3, c.c.,  per l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

Vale la pena ricordare che, in tali circostanze, ai sensi dell’art. 2485 c.c., gli amministratori sono tenuti – senza indugio – ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di scioglimento della società. Sarà inoltre necessaria la convocazione dell’assemblea dei soci innanzi al notaio per la nomina di uno o più liquidatori. In caso di ritardo od omissione, gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (art. 2485 c.c.). Quando gli amministratori omettono tali adempimenti, inoltre, i soci, i singoli amministratori ovvero i sindaci, possono proporre istanza al tribunale per l’accertamento del verificarsi della causa di scioglimento e, in caso di inattività dell’assemblea, per la nomina di uno o più liquidatori giudiziali.

In questo contesto normativo, è spesso rilevante l’esigenza di meccanismi parasociali o statutari finalizzati a superare una difficoltà obiettiva di blocco o stallo societario che potrebbe portare alla liquidazione societaria per l’impossibilità di perseguirne gli scopi statutari e, soprattutto, il rischio di disperdere irrimediabilmente l’avviamento aziendale della società con un potenziale danno per tutti gli stakeholders (dipendenti, creditori, soci, ecc.). Infatti, di fronte ad una situazione di deadlock che rischia seriamente di determinare una causa di estinzione della società e la sua messa in liquidazione, la valorizzazione della società dovrà tener conto di tale evenienza e avvenire al valore di liquidazione, piuttosto che a quello di continuità aziendale, dovendosi considerare concreta l’ipotesi di dissoluzione dell’azienda e vendita atomistica degli asset che la compongono. Non sempre risulta possibile la cessione in blocco dell’attività aziendale.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, in situazioni di quote paritetiche ovvero diritti di veto previsti statutariamente, è davvero opportuno valutare strumenti di gestione dello stallo, ispirati a principi di equità di trattamento dei soci e di imprevedibilità di esito, con lo scopo, indiretto, di spingere i soci a superare il dissidio che ha portato allo stallo ed a collaborare nel perseguimento dell’impresa comune.

Nella sua schematizzazione più semplice, la clausola Russian roulette prevede che, al verificarsi di una situazione di stallo non altrimenti risolvibile, a uno o entrambi i soci è attribuita la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio destinatario dell’offerta non è, tuttavia, in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma risulta titolare di un’alternativa che può liberamente percorrere: a) può, infatti, accettare l’offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) può, invece, “ribaltare” completamente l’iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente, per il prezzo che quest’ultimo aveva indicato.

La Corte di Cassazione ha confermato che le clausole “anti-stallo” sono idonee a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in quanto tese ad evitare uno stallo pregiudizievole salvaguardando, attraverso la ricollocazione delle partecipazioni sociali, il progetto imprenditoriale evitando, altresì, i costi ed i tempi lunghi di una complessa procedura di liquidazione societaria.

Infatti, il meccanismo di “roulette russa” non rimette al mero arbitrio di una delle parti la determinazione dell’oggetto, poiché alla determinazione unilaterale del prezzo della partecipazione da parte di chi attiva il meccanismo “anti-stallo”, si accompagna il rischio per il proponente di perdere, per quel medesimo prezzo, la propria partecipazione, trovandosi pertanto l’altro socio nella possibilità – da un lato – di profittare di una eventuale sottovalutazione del proponente al fine di acquistare allo stesso prezzo la partecipazione di quest’ultima oppure, nel caso di sopravvalutazione, di profittare della stessa, lucrando il surplus attraverso la cessione delle proprie azioni.

In conclusione, questo tipo di clausola è utile a fronteggiare adeguatamente il rischio di paralisi gestionale, in particolare quando riguardi società nelle quali due soci sono titolari, per pari quota, dell’intero capitale sociale.

Il ricorso alla clausola anti-stallo può essere legittimamente collegata anche al mancato rinnovo di un patto parasociale al termine della sua durata. Tale previsione, secondo Corte di Cassazione, non comporta una violazione della regola che pone limiti di durata ai patti parasociali (art. 2341-bis c.c.), in quanto, per un verso, il mancato rinnovo sarebbe riconducibile a un’ipotesi di stallo, mentre, sotto altro versante, la doppia opzione tra l’acquisto e la vendita, rimessa al socio che riceve l’offerta, varrebbe ad escludere una incidenza sulla libera formazione della volontà delle parti in ordine al rinnovo del patto.

Una diversa questione riguarda le clausole anti-stallo previste nello statuto (anziché in un patto parasociale). Se inserite nello statuto, tali clausole dovrebbero prevedere – così pare indicare la sentenza della Corte di Cassazione – un meccanismo di determinazione del prezzo tale da dare un risultato non inferiore a quello risultante applicando i criteri previsti dal codice civile per il recesso del socio. Tale vincolo, invece, non è applicabile alle clausole anti-stallo previste nei patti parasociali.

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