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UE e consumatori: Regolamento 2019/1150 su marketplace e servizi di intermediazione online

Nel corso del 2019, l’Unione Europea è intervenuta ripetutamente al fine di migliorare e modernizzare il quadro normativo relativo alla vendita / fornitura di prodotti / servizi ai consumatori, nonché per disciplinare alcuni rapporti B2B con impatto diretto sulla platea dei consumatori.

Tra i testi di maggior rilevanza, il Regolamento UE 2019/1150 “che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online” entrerà in vigore il 12/07/2020 introducendo una serie di obblighi in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online (ad esempio, i marketplace) che consentano ad utenti commerciali (ossia, professionisti / imprenditori) di offrire beni o servizi ai consumatori attraverso una piattaforma digitale.

Obiettivi primari del Regolamento sono l’aumento della trasparenza e la riduzione dell’asimmetria informativa, per far sì che il professionista / imprenditore (denominato “utente commerciale”) possa raggiungere efficacemente i consumatori utilizzando la piattaforma e instaurando un rapporto equilibrato con il titolare di quest’ultima. La nuova disciplina legislativa interverrà quindi nei rapporti B2B tra fornitori di servizi di intermediazione online e utenti commerciali, generando – a valle – effetti positivi anche per il consumatore.

T&C stabiliti unilateralmente dai fornitori di servizi di intermediazione

I termini e le condizioni generali delle piattaforme dovranno essere redatti con un linguaggio semplice e comprensibile e resi facilmente reperibili per gli utenti commerciali anche in fase precontrattuale. Gli utenti commerciali dovranno essere informati specificamente sugli effetti che l’uso della piattaforma avrà sulla titolarità ed il controllo dei diritti di proprietà intellettuale nonché sull’esistenza di eventuali canali aggiuntivi di distribuzione attraverso cui i fornitori potranno commercializzare i beni / servizi offerti dagli utenti commerciali.

Qualsiasi modifica dei T&C dovrà essere notificata agli utenti commerciali su supporto durevole con almeno 15 giorni di preavviso, senza che siano possibili modifiche retroattive, salvo quelle favorevoli all’utente commerciale.

Dovranno inoltre essere esplicitati i casi in cui gli utenti commerciali avranno il diritto di risolvere o recedere dal contratto con il fornitore di servizi di intermediazione online. Anche dopo la cessazione del contratto, l’utente commerciale avrà il diritto di accedere alle informazioni che riguardino l’attività prestata tramite la piattaforma.

Infine, la piattaforma dovrà garantire visibilità all’identità degli utenti commerciali in modo da consentire ai consumatori di conoscere la fonte dei beni o servizi acquistati.

Sospensione e cessazione fornitura servizi

Al fine di tutelare l’attività imprenditoriale degli utenti commerciali, la piattaforma dovrà comunicare le motivazioni alla base di una decisione di limitare, sospendere o far cessare il rapporto. In caso di cessazione definitiva, inoltre, dovrà essere concesso all’utente commerciale un preavviso di 30 giorni. Eccezionalmente, ad esempio in caso di ripetuta violazione dei T&C, il preavviso potrà essere evitato.

Posizionamento dei risultati

Uno dei profili di maggiore interesse riguarda il posizionamento offerto dalla piattaforma agli utenti commerciali: è infatti evidente che la possibilità di comparire in cima ai risultati di ricerca garantisca maggiori volumi di vendita.

In quest’ottica, le piattaforme ed i gestori dei motori di ricerca dovranno indicare preventivamente i principali parametri che determinano il posizionamento dei risultati, inclusa la possibilità di influire tramite il pagamento di un corrispettivo.

Prodotti e servizi accessori offerti ai consumatori

Ove presenti, il gestore della piattaforma dovrà descrivere in maniera chiara nei T&C quali siano i prodotti o servizi accessori offerti ai consumatori, anche al fine di permettere di identificare cosa provenga dall’utente commerciale e cosa dal gestore della piattaforma.

Trattamenti differenziati

I fornitori di servizi di intermediazione online dovranno inserire nei T&C una descrizione di qualunque trattamento differenziato riservato ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori, facendo riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.

Accesso ai dati

I gestori delle piattaforme dovranno inoltre fornire informazioni circa l’accesso a, ed il trattamento di, dati personali e non forniti dagli utenti commerciali e dai consumatori, specificando la possibilità di condivisione terze parti.

Gestione dei reclami e riduzione del contenzioso

Al fine di ridurre il contenzioso e creare strumenti rapidi per la gestione dei reclami, i titolari delle piattaforme dovranno attivare un sistema interno facilmente accessibile e gratuito destinato agli utenti commerciali.

Inoltre, dovranno indicare nei T&C due o più mediatori ai quali rivolgersi con l’impegno a tentare di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che non sia stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami.

Codici di condotta

Da ultimo, i gestori delle piattaforme e le associazioni di categoria saranno incoraggiati ad adottare codici di condotta per garantire la corretta ed efficiente applicazione del Regolamento.

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