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Focus | Recepimento della Direttiva Omnibus: cosa cambia per gli ecommerce?

1. Perché il recepimento della Direttiva Omnibus interessa gli ecommerce

A marzo 2023, l’Italia ha recepito la Direttiva Omnibus dell’UE volta ad una migliore applicazione e modernizzazione delle norme relative alla protezione dei consumatori, soprattutto online.

Dal 1 aprile, quindi, tutti gli ecommerce dovranno tenere conto di nuove regole ed evitare pratiche commerciali scorrette: diversamente si rischiano sanzioni da 5000 fino a 10 milioni di euro.

 

2. La presentazione RPLT che riassume le novità principali

I professionisti RPLT (gli avvocati Monica Togliatto e Nicola Berardi) hanno preparato una presentazione che riassume gli elementi a cui prestare particolare attenzione:

  • ampliamento degli obblighi informativi;
  • novità per i marketplace;
  • le nuove pratiche commerciali scorrette;
  • focus sull’uso delle recensioni.

CLICCA QUI per scaricare la presentazione (PDF)

Hai domande? Utilizza il form in fondo alla pagina per contattare gli autori di questi materiali

 

3. 18 aprile 2023, 12:00-13:30: webinar gratuito di approfondimento

Il 18 aprile 2023 gli avvocati Nicola Berardi e Luca Egitto di RPLT saranno speaker ad un webinar di approfondimento gratuito intitolato “e-Commerce: i nuovi obblighi per le imprese e prospettive future“.

Il webinar si terrà dalle 12:00 alle 13:30 ed è organizzato da Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione.

CLICCA QUI per andare alla pagina di iscrizione.

 

4. Q&A

Ulteriori informazioni nel Q&A che segue, preparato dagli avvocati Togliatto e Berardi.

  • Il titolare del marketplace deve verificare se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali per suo tramite fornisce informazioni veritiere, trasparenti e complete?

Il d.lgs. n. 26/2023 non lo prevede.

Occorre però considerare che dal 17 febbraio 2024 sarà in vigore il Regolamento UE 2022/2065 che, all’art. 30, comma 2, prevede che “Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all’operatore commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o chiedendo all’operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite”.

Le informazioni di cui sopra sono in sintesi il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica dell’operatore commerciale; una copia del documento di identificazione dell’operatore commerciale; i dati relativi al conto di pagamento dell’operatore commerciale, qualora l’operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione, un’autocertificazione da parte dell’operatore commerciale con cui quest’ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell’Unione.

  • Recensioni. Che cosa bisogna fare per rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 26/2003?

La normativa introdotta ha lo scopo di combattere le recensioni false impedendo che il professionista pubblichi, ad esempio, solo quelle positive ovvero incarichi terzi di postare like/mi piace sui social per promuovere i suoi prodotti. Pratiche queste ultime considerate scorrette e sanzionate in modo pesante.

La norma non impone al professionista di verificare/filtrare tutte le recensioni pubblicate, ma gli impone di indicare ai consumatori se e quali misure siano state adottate per garantire che le recensioni pubblicate provengano da clienti reali. Se il professionista omette tali informazioni si rende responsabile di una pratica commerciale scorretta e rischia l’applicazione di importanti sanzioni amministrative.

Se si avvale di terzi per acquisire le recensioni deve comunque informare il consumatore in merito alle misure adottate dal terzo.

Non può avvalersi delle recensioni se non sono state adottate ragionevoli misure di controllo.

  • Il professionista che offre ai consumatori servizi o contenuti digitali senza chiedere il pagamento di un corrispettivo è vincolato da qualche norma?

Il pagamento di un prezzo in denaro non è l’unico tipo di corrispettivo considerato dal Codice del Consumo.

In continuità con le innovazioni introdotte a tutela dei consumatori già dal 1 gennaio 2022, il d.lgs. 26/2023 ha infatti chiarito che le norme relative ai contratti con i consumatori (ad esempio, gli obblighi di informazione, i requisiti formali, il diritto di recesso) si debbano applicare anche quando il professionista fornisce un servizio o un contenuto digitale al consumatore che, in sostituzione del pagamento di un prezzo, si impegni a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati siano trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto o per l’assolvimento di obblighi di legge.

Pertanto, qualora la fornitura del servizio o contenuto digitale implichi il trattamento di dati personali, è opportuno verificare l’applicabilità delle norme del Codice del Consumo anche laddove non sia previsto il pagamento di un corrispettivo monetario.

  • Se un professionista vende un bene con alcune personalizzazioni che lo rendono diverso da Paese a Paese, può organizzare una campagna pubblicitaria unitaria nei vari territori?

Il d.lgs. 26/2023 non vieta l’organizzazione di campagne pubblicitarie transnazionali che possono essere utili soprattutto per il lancio di nuovi prodotti.

Tuttavia, è ora espressamente qualificata come illecita – e dunque sanzionabile – un’attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato UE, come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre il bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo in caso di giustificazioni per fattori legittimi e oggettivi. Si parla in questo caso di “dual quality” e si è reso necessario intervenire per evitare effetti ingannevoli in danno ai consumatori.

  • È vero che, con le nuove norme, per ogni violazione del Codice del Consumo si rischia una sanzione pecuniaria fino al 4% del fatturato?

Le sanzioni sono state incrementate per intensificare l’effetto dissuasivo ed aumentare la tutela del consumatore, ma non è stato introdotto alcun automatismo.

In primo luogo, per le pratiche commerciali scorrette di rilievo nazionale (ossia, che impattano sul solo territorio italiano) il limite massimo delle sanzioni non è stato fissato nel 4% del fatturato ma in Euro 10.000.000 (prima, il limite era di 5.000.000); la soglia del 4% del fatturato è invece previsto per alcune pratiche che abbiano un impatto transnazionale (ossia, su almeno due Paesi membri dell’Unione Europea).

Inoltre, l’entità delle sanzioni continuerà ad essere modulata sulla base delle circostanze concrete. Secondo il d.lgs. 26/2023, l’Autorità dovrà valutare natura, gravità, entità e durata della violazione, eventuali azioni intraprese per attenuare i danni, eventuali recidive, benefici conseguiti grazie alla violazione, sanzioni subite in altri Stati membri ed altri fattori aggravanti o attenuanti.

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