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Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 fa chiarezza sulle conseguenze in caso di violazione delle misure anti-contagio da ...

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020, il Governo ha approvato un ulteriore Decreto Legge che introduce nuove misure urgenti per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto Legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 marzo 2020e, all’art. 4, stabilisce quali sono le conseguenze per la violazione delle disposizioni ivi stabilite.

È dunque espressamente previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dal Decreto stesso comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Qualora il mancato rispetto  delle  predette  misure  avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo. Nel caso in cui la condotta abbia comportato la violazione delle misure previste per i pubblici servizi o per le attività produttive o commerciali, inoltre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è possibile applicare la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni. Nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione pecuniaria sarà applicata in misura doppia e quella accessoria nella misura massima di 30 giorni.  

Il Decreto Legge, inoltre, stabilisce espressamente che la violazione delle disposizioni ivi stabilite non comporta l’applicazione della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. né di altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Sotto il profilo penale, è espressamente previsto che, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452  c.p. (“Delitti colposi contro la salute pubblica”) o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus (art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Legge) è  punita  ai  sensi dell’articolo 260 R.D. 1934/1265, ossia del Testo Unico delle Legge Sanitarie. Il Decreto Legge in esame, peraltro, inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto per la contravvenzione prevista dall’art. 260 citato, prevedendo ora l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 (in luogo della sanzione originaria che prevedeva l’arresto sino a 6 mesi e ammenda da £ 40.000 a £ 800.000).

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