Accessibilità digitale dei siti internet utilizzati per manifestazioni a premio: cosa deve sapere chi opera online

Il quadro normativo sull’accessibilità digitale si è arricchito di nuovi obblighi. Anche chi gestisce concorsi a premio via web deve fare i conti con una disciplina in evoluzione.
Sintesi del framework normativo di riferimento
Il D.Lgs. n. 82/2022 e le Linee Guida AgID del 2 marzo 2026 hanno stabilito requisiti di accessibilità per i servizi elettronici, inclusi i servizi di e-commerce, con efficacia dal 28 giugno 2025. La Legge Stanca (L. n. 4/2004) rimane applicabile, oltre ai soggetti pubblici indicati nella legge, a tutti i soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite siti o app con un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. n. 18/2009, opera come criterio interpretativo nell’ordinamento italiano e la legge n. 67/2006 stabilisce che non si possono adottare condotte discriminatorie ai danni delle persone disabili.
Il nodo dei concorsi e/o operazioni a premio
Se il sito internet utilizzato per pianificare il concorso e/o l’operazione a premio è anche utilizzato per l’e-commerce del brand che si vuole promuovere deve essere rispettato il D.lgs n. 82/2022 e le Linee Guida Agid sopra richiamate. Se, invece, il sito internet è utilizzato solo per la manifestazione a premio cosa succede?
Lasciando fuori i casi in cui trova applicazione la legge Stanca, ci possono essere fattispecie border line in cui ad esempio l’operazione a premio richiede come condizione di partecipazione l’acquisto, magari on line, di un prodotto o casi diametralmente opposti assimilabili al “sito vetrina” in cui ci si limita a promozionare il brand senza vincoli d’acquisto. Il D.P.R. n. 430/2001 vieta i concorsi che non garantiscono pari opportunità di partecipazione: un sito non accessibile potrebbe, in astratto, ricadere in questa categoria in quanto discrimina all’accesso le persone con disabilità? Tale condotta sarebbe in violazione, sotto altro profilo, della Legge n. 67/2006?
I rischi concreti
In caso di mancata conformità, si aprono scenari diversi: sanzioni amministrative, possibili azioni risarcitorie in sede giudiziaria e, non da ultimo, un rischio reputazionale in caso di pubblicità del procedimento amministrativo sui media.
Vedremo come la giurisprudenza saprà raccordare norme appartenenti ad “epoche diverse”, armonizzandole, si spera, in un quadro coerente e coeso.
