Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Focus | Direttiva Omnibus: dal 1 luglio 2023 nuove regole per gli annunci di sconti

Il recepimento da parte dell’Italia della Direttiva Omnibus UE determina che dal 1 luglio 2023 ci saranno nuove regole per gli annunci di sconti, online e offline.

 

1. La presentazione RPLT che riassume le novità principali

I professionisti RPLT (gli avvocati Monica Togliatto e Nicola Berardi) hanno preparato una presentazione che riassume gli elementi a cui prestare particolare attenzione:

  • Quali sono le nuove regole per gli annunci di sconti (riduzione del prezzo)?
  • In quali casi si applicano e in quali casi invece non si applicano?
  • Focus sulle vendite straordinarie
  • Quali sono le sanzioni?

CLICCA QUI per scaricare la presentazione (PDF)

 

2. 13 giugno 2023, 12:00-13:30: webinar gratuito di approfondimento

Il 13 giugno 2023 gli avvocati Monica Togliatto e Luca Egitto di RPLT saranno speaker ad un webinar di approfondimento gratuito intitolato “E-commerce, sconti e promozioni: come pianificarli e come comunicarli nel rispetto della normativa vigente“.

Il webinar si terrà dalle 12:00 alle 13:30 ed è organizzato da Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione.

CLICCA QUI per andare alla pagina di iscrizione

 

3. Q&A

Ulteriori informazioni nel Q&A che segue, preparato dall’avvocato Monica Togliatto.

  • Se diffondo una pubblicità in cui confronto i prezzi che pratico rispetto a quelli dei concorrenti devo applicare le previsioni del D.lgs n. 26/2023?

No, in quanto la normativa fa riferimento alla riduzione dei prezzi da parte del medesimo professionista.

  • Se propongo un’offerta nell’ambito di un programma fedeltà riservato agli iscritti o ai clienti VIP devo applicare le previsioni del D.lgs n. 26/2023?

No, in quanto la normativa fa riferimento alle offerte di vendita del prodotto “alla generalità dei consumatori”

  • Se l’offerta in vendita riguarda non un bene, ma un servizio, devo applicare il D.lgs n. 26/2023 per quanto riguarda la riduzione dei prezzi?

No.

  • Come devono essere gestiti i codici sconto?

La norma non si applica alle riduzioni dei prezzi personalizzate che non prevedono l’“annuncio” della riduzione di prezzo rivolto alla collettività dei consumatori. Se, dunque, si tratta di un codice sconto offerto ad una persona specifica (per esempio per il suo compleanno, oppure a fronte di un determinato volume di acquisto di prodotti), la normativa non si applica. Al contrario, la normativa si applica alle riduzioni di prezzo che, seppure presentate come “personalizzate”, sono in realtà offerte/annunciate ai consumatori in generale. Ad esempio, «oggi sconto del 20 % usando il codice XYZ»; «questo fine settimana sconto del 10 % su tutti i prodotti unitamente per gli iscritti al programma di fedeltà da tre anni»;

  • Se l’annuncio di riduzione del prezzo è formulato con riferimento ad una vendita che attuo non on line ma in un negozio fisico, vale la stessa regola?

Si, la normativa di cui al D.lgs n. 26/2023 non fa riferimento ai canali di vendita e, dunque, è applicabile alle vendite on line così come a quelle nei negozi tradizionali.

  • Se l’inserzionista applica prezzi diversi per i diversi canali di vendita del prodotto, come si deve regolare in caso di annunci di una riduzione dei prezzi?

Facciamo l’ipotesi in cui un inserzionista che vende i propri prodotti per un periodo di 30 giorni on line per il tramite del proprio sito Internet. Al trentesimo giorno il prodotto viene messo in vendita ad un prezzo ridotto per il tramite dei punti vendita fisici e viene affisso un cartellone pubblicitario che annuncia la riduzione del prezzo. Devo pormi il problema se applicare la normativa di cui al D.lgs n. 26/2023.

La risposta non è certa. In attesa di poter valutare l’applicazione concreta che ne verrà effettuata, segnaliamo come gli “Orientamenti sull’interpretazione ed applicazione della direttiva 98/6/CE…” prevedono che “se un professionista vende beni tramite canali/punti di vendita diversi… a prezzi differenti e tali canali/punti di vendita sono oggetto di un annuncio generale di riduzione dei prezzi, egli deve indicare quale prezzo “precedente” per i beni in questione in ciascun canale/punto vendita il prezzo più basso che ha applicato nel canale/punto di vendita in oggetto negli ultimi 30 giorni”.

Leave a comment